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La vita dell'associazione è regolamentata dallo statuto.
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TITOLO I -
COSTITUZIONE
Art. 1-
Denominazione
E' costituita una Associazione denominata "SOCIETA’
ITALIANA PSICOTERAPIA GESTALT (S.I.P.G.)".
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede legale, organizzativa ed
amministrativa in Siracusa, nella via San Sebastiano 38.
Art. 3 -
Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 -
Scopo
L’Associazione è composta con lo scopo di
diffondere e sviluppare in Italia la
conoscenza e la pratica della psicoterapia della Gestalt, di
riunire gli psicoterapeuti della Gestalt che svolgono la loro attività in
Italia e di proteggerne la professionalità, nonché quanti si occupano dello
sviluppo teorico e metodologico e dell’applicazione in vari ambiti clinici e
sociali di questo approccio psicoterapico.
Essa si costituisce come luogo di scambio scientifico e
di conoscenza reciproca tra i soci, di ispirazione e sostegno professionale,
di aggiornamento per i suoi soci, di
reciproca garanzia e di aperto confronto su temi scientifici, istituzionali
e culturali, sia all’interno della metodologia gestaltica che con altri
approcci.
A tal fine, si propone di
facilitare opportunità di studio,
l'approfondimento teorico-clinico, lo scambio di esperienze e il continuo
arricchimento umano e professionale dei soci, promuovere convegni di
studio, ricerche, viaggi scientifici, borse di studio, che, comunque,
abbiano attinenza con le finalità dell’Associazione stessa; di curare la
pubblicazione di audiovisivi, libri etc., che abbiano attinenza con le
finalità dell’Associazione stessa. L’Associazione potrà avvalersi di un
proprio organo di stampa. Tale decisione verrà presa dal Consiglio
Direttivo.
L’Associazione non ha lo scopo di lucro.
Art. 5 -
Codice Etico
Per quanto riguarda le norme etiche e deontologiche,
l’Associazione assume come proprio il "Codice Etico" (Ethical Code) della
European Association for Gestalt Therapy (EAGT), e della Federazione
Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP). Laddove si ravvisi
un’incompatibilità tra di due codici etici nell’applicazione di alcune
norme, si applica il codice italiano.
TITOLO II
- SOCI
Art. 6 -
Categorie
I soci dell’Associazione si distinguono in:
- Soci Onorari
- Soci Ordinari
- Soci Aderenti
- Soci in formazione
Art. 7 -
Soci Onorari
I soci Onorari sono nominati dalla Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, fra le personalità scientifiche di chiara
fama, nazionale ed internazionale. Essi devono aver contribuito, in modo
particolare, al raggiungimento degli scopi sociali ed allo sviluppo
dell’Associazione.
Pur non pagando le quote associative, i soci onorari
hanno diritto ad essere regolarmente convocati per le Assemblee ed hanno
diritto al voto.
Sono di diritto soci onorari a vita i fondatori
dell'Associazione.
Art. 8 - Soci
Ordinari
I soci Ordinari sono psicoterapeuti della Gestalt
specializzati presso scuole di psicoterapia riconosciute dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi della legge
56/89, e accreditate presso l'associazione.
Gli psicoterapeuti della Gestalt in regola con i
requisiti per l’ammissione dei soci ordinari sono nominati di ufficio dal
Consiglio Direttivo, su domanda di ammissione degli interessati indirizzata
allo stesso, corredata da lettera di referenza da parte di quattro soci che
facciano parte dell’Associazione da almeno 5 anni. Per altri casi in cui ci
siano dei dubbi di applicazione del regolamento di cui infra, sarà
l’Assemblea ad esprimere parere circa l’ammissione.
I Soci Ordinari hanno il dovere di pagare la quota
associativa e il diritto ad essere regolarmente convocati per le Assemblee.
Hanno diritto al voto solo se in regola con il pagamento delle quote
associative.
I Soci Ordinari hanno diritto ad essere inseriti nella
lista degli psicoterapeuti della Gestalt che l’Associazione promuove e
diffonde.
Art. 9 - Soci
Aderenti
I soci Aderenti sono professionisti non psicoterapeuti
cultori della psicoterapia della Gestalt.
Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo, su domanda di ammissione degli interessati indirizzata allo
stesso, corredata da lettera di referenza da parte di quattro soci che
facciano parte dell’Associazione da almeno 5 anni.
I soci aderenti partecipano attivamente alla vita
associativa attraverso la promozione di attività utili al conseguimento
degli scopi dell’associazione e contribuendo alla loro realizzazione.
I Soci Aderenti hanno il dovere di pagare la quota
associativa e possono essere convocati e partecipare all’Assemblea in veste
di osservatori.
I Soci Aderenti non hanno diritto al voto né ad essere
iscritti nella lista degli psicoterapeuti della Gestalt che l’Associazione
promuove e diffonde.
Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un
regolamento, da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea, che precisi
ulteriormente i requisiti di ammissione dei soci onorari, ordinari e in
formazione.
Art. 10 -
Soci in formazione
I Soci in formazione sono studenti delle Scuole di
Specializzazione in psicoterapia della Gestalt riconosciute dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi della legge
56/89, e accreditate presso l'Associazione.
Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su domanda
degli interessati.
La loro ammissione è temporanea: di regola possibile
solo nell’ultimo anno di frequenza della Scuola di Specializzazione.
Durante il periodo di ammissione in qualità di Soci in
formazione, tali studenti non pagano quota associativa, non hanno diritto di
voto e ricevono i bollettini informativi diffusi dall’Associazione.
Alla fine del periodo formativo, tali soci potranno
fare richiesta di passare alla categoria dei soci ordinari, con le modalità
esposte nell’art. 8.
Art. 11 -
Esclusione
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo,
che ne darà successiva comunicazione all’Assemblea, nei confronti del socio:
- che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente
Statuto e del Codice Etico dell’Associazione, dei regolamenti sociali, delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che si renda moroso per due anni consecutivi nel
versamento delle quote associative o nel pagamento di eventuali debiti
contratti ad altro titolo con l’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività in
concorrenza o contraria agli interessi e agli scopi dell’Associazione.
Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo
è ammesso entro 30 (trenta) giorni il ricorso all'assemblea.
Il socio escluso non può ripetere le quote versate nè
ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
TITOLO III
- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 -
Elenco degli Organi
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente Onorario
Art. 13 -
Assemblea
L’Assemblea è costituita soltanto dai Soci che hanno
diritto al voto.
Possono altresì intervenire anche gli altri soci, che
non hanno diritto al voto.
Spetta all’Assemblea dei soci:
- stabilire gli orientamenti generali dell’attività
dell’Associazione;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio
Direttivo, e procedere alla loro nomina;
- nominare i soci Onorari e i soci Aderenti, su
proposta del Consiglio Direttivo, nonché i soci Ordinari nei casi ad essa
rimessi dal Consiglio Direttivo medesimo;
- nominare commissioni e gruppi di lavoro, su proposta
del Consiglio Direttivo;
- approvare regolamenti proposti dal Consiglio
Direttivo per migliorare il funzionamento dell’Associazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare l’ammontare delle quote sociali, su
proposta del Consiglio Direttivo;
- apportare eventuali modifiche allo Statuto;
- deliberare sugli altri argomenti attinenti alla
gestione ed allo sviluppo dell’Associazione, ad essa sottoposti dal
Consiglio Direttivo e da altri organi dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale scioglimento
dell’Associazione;
- deliberare sui ricorsi presentati dai soci esclusi.
Art. 14 -
Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con
lettera, anche elettronica, spedita almeno quindici giorni prima della
riunione, firmata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e tutte le volte in
cui ciò sarà richiesto da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Art. 15 -
Validità di costituzione e deliberazione
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di
assenza o impedimento, dal Vice- Presidente o da un socio Onorario o
Ordinario designato dall’Assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto
al voto.
Per modificare lo Statuto e per deliberare lo
scioglimento dell’Assemblea si fa riferimento all’articolo 21 del Codice
Civile.
I verbali delle deliberazioni assembleari saranno
firmati dal Presidente e dal Segretario.
E’ ammesso farsi rappresentare, a mezzo di apposita
delega sottoscritta solo da altro socio avente diritto al voto. A tal fine è
consentito al massimo il conferimento di due deleghe in favore di ciascun
socio.
Art. 16 -
Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo, nominato dall’Assemblea, composto da un numero variabile da tre a
nove Consiglieri, i quali durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili
per non più di due mandati consecutivi.
Art. 17 -
Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
- convocare l’Assemblea stabilendo il relativo ordine
del giorno;
- eleggere, nell’ambito dei suoi componenti, il
Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- determinare il programma di attività
dell’Associazione;
- nominare comitati, commissioni e gruppi di lavoro;
- nominare il responsabile delle commissioni e gruppi
di lavoro, dandone comunicazione all’Assemblea;
- determinare l’ammontare delle quote sociali da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea;
- proporre all’Assemblea la nomina di soci Onorari ed
Aderenti;
- predisporre il regolamento per l’ammissione dei soci
e qualsiasi altro regolamento per migliorare il funzionamento
dell'associazione, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- nominare i nuovi soci ordinari e in formazione;
- deliberare l’esclusione dei soci nei casi previsti
dal precedente art. 11;
- stabilire e delegare i poteri di firma;
- compiere tutti gli atti necessari per la
realizzazione degli scopi dell’Associazione, esclusi quelli per legge e per
Statuto demandati all’Assemblea.
Art. 18 -
Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte
l’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei membri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a
maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del
Presidente.
Nei casi previsti dalla legge, le decisioni del
consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla
base di consenso espresso per iscritto.
Il Presidente comunica a ciascun consigliere l'esatto
testo della delibera da adottare, con l'indicazione delle motivazioni della
stessa e la trasmissione di tutti i documenti necessari per assicurare
un'adeguata informazione. Nella comunicazione sarà altresì fissato un
termine entro il quale il consigliere dovrà far pervenire presso la sede
dell'associazione la risposta e le modalità della stessa.
Spetta al Presidente raccogliere le comunicazioni
ricevute e comunicarne il risultato a tutti i consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno
essere trascritte su apposito Libro Verbali e firmate dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 19 -
Presidente Onorario
Il Presidente Onorario è un Socio Onorario che sostiene
con la propria esperienza e professionalità il funzionamento
dell’Associazione nei suoi compiti amministrativi presso la sede
dell’Associazione e nei suoi compiti rappresentativi. Si occupa di
coordinare la segreteria e di rappresentare l’Associazione qualora il
Presidente ed il Vice-Presidente fossero impossibilitati.
E’ nominato dall’Assemblea su suggerimento del
Consiglio Direttivo. La carica di Presidente Onorario non ha scadenza, ed è
disponibile solo per dimissioni del Presidente Onorario stesso o per
richiesta motivata di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. Il
Presidente Onorario partecipa sia alle riunioni del Consiglio Direttivo che
all’Assemblea.
TITOLO IV-
PATRIMONIO - ESERCIZI
Art. 20 -
Formazione del Patrimonio
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote sociali, il cui ammontare sarà stabilito,
di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea;
- da contributi e donazioni da parte di Fondazioni,
Enti pubblici e privati, Società, Istituti e persone, fisiche e giuridiche.
Art. 21 -
Esercizio
L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 Dicembre
di ogni anno.
TITOLO V -
Norme Finali
Art. 22 -
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea
nominerà uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri, e
delibererà sulla destinazione del patrimonio, nel rispetto della normativa
vigente.
Art. 23 -
Norme di rinvio
Per quanto da questo Statuto non disciplinato si rinvia
alle disposizioni di Legge, in materia.
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