S.I.P.G. Società Italiana Psicoterapia della Gestalt

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Statuto Codice Etico

La vita dell'associazione è regolamentata dallo statuto.

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TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1- Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "SOCIETA’ ITALIANA PSICOTERAPIA GESTALT (S.I.P.G.)".

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede legale, organizzativa ed amministrativa in Siracusa, nella via San Sebastiano 38.

Art. 3 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo

L’Associazione è composta con lo scopo di diffondere e sviluppare in Italia la conoscenza e la pratica della psicoterapia della Gestalt, di riunire gli psicoterapeuti della Gestalt che svolgono la loro attività in Italia e di proteggerne la professionalità, nonché quanti si occupano dello sviluppo teorico e metodologico e dell’applicazione in vari ambiti clinici e sociali di questo approccio psicoterapico.

Essa si costituisce come luogo di scambio scientifico e di conoscenza reciproca tra i soci, di ispirazione e sostegno professionale, di aggiornamento per i suoi soci, di reciproca garanzia e di aperto confronto su temi scientifici, istituzionali e culturali, sia all’interno della metodologia gestaltica che con altri approcci.

A tal fine, si propone di facilitare opportunità di studio, l'approfondimento teorico-clinico, lo scambio di esperienze e il continuo arricchimento umano e professionale dei soci, promuovere convegni di studio, ricerche, viaggi scientifici, borse di studio, che, comunque, abbiano attinenza con le finalità dell’Associazione stessa; di curare la pubblicazione di audiovisivi, libri etc., che abbiano attinenza con le finalità dell’Associazione stessa. L’Associazione potrà avvalersi di un proprio organo di stampa. Tale decisione verrà presa dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione non ha lo scopo di lucro.

Art. 5 - Codice Etico

Per quanto riguarda le norme etiche e deontologiche, l’Associazione assume come proprio il "Codice Etico" (Ethical Code) della European Association for Gestalt Therapy (EAGT), e della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP). Laddove si ravvisi un’incompatibilità tra di due codici etici nell’applicazione di alcune norme, si applica il codice italiano.

TITOLO II - SOCI

Art. 6 - Categorie

I soci dell’Associazione si distinguono in:

- Soci Onorari

- Soci Ordinari

- Soci Aderenti

- Soci in formazione

Art. 7 -  Soci Onorari

I soci Onorari sono nominati dalla Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, fra le personalità scientifiche di chiara fama, nazionale ed internazionale. Essi devono aver contribuito, in modo particolare, al raggiungimento degli scopi sociali ed allo sviluppo dell’Associazione.

Pur non pagando le quote associative, i soci onorari hanno diritto ad essere regolarmente convocati per le Assemblee ed hanno diritto al voto.

Sono di diritto soci onorari a vita i fondatori dell'Associazione.

Art. 8 - Soci Ordinari

I soci Ordinari sono psicoterapeuti della Gestalt specializzati presso scuole di psicoterapia riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi della legge 56/89, e accreditate presso l'associazione.

Gli psicoterapeuti della Gestalt in regola con i requisiti per l’ammissione dei soci ordinari sono nominati di ufficio dal Consiglio Direttivo, su domanda di ammissione degli interessati indirizzata allo stesso, corredata da lettera di referenza da parte di quattro soci che facciano parte dell’Associazione da almeno 5 anni. Per altri casi in cui ci siano dei dubbi di applicazione del regolamento di cui infra, sarà l’Assemblea ad esprimere parere circa l’ammissione.

I Soci Ordinari  hanno il dovere di pagare la quota associativa e il diritto ad essere regolarmente convocati per le Assemblee. Hanno diritto al voto solo se in regola con il pagamento delle quote associative.

I Soci Ordinari hanno diritto ad essere inseriti nella lista degli psicoterapeuti della Gestalt che l’Associazione promuove e diffonde.

Art. 9 - Soci Aderenti

I soci Aderenti sono professionisti non psicoterapeuti cultori della psicoterapia della Gestalt.

Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, su domanda di ammissione degli interessati indirizzata allo stesso, corredata da lettera di referenza da parte di quattro soci che facciano parte dell’Associazione da almeno 5 anni.

I soci aderenti partecipano attivamente alla vita associativa attraverso la promozione di attività utili al conseguimento degli scopi dell’associazione e  contribuendo alla loro realizzazione.

I Soci Aderenti hanno il dovere di pagare la quota associativa e possono essere convocati e partecipare all’Assemblea in veste di osservatori.

I Soci Aderenti non hanno diritto al voto né ad essere iscritti nella lista degli psicoterapeuti della Gestalt che l’Associazione promuove e diffonde.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento, da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea, che precisi ulteriormente i requisiti di ammissione dei soci onorari, ordinari e in formazione.

Art. 10 - Soci in formazione

I Soci in formazione sono studenti delle Scuole di Specializzazione in psicoterapia della Gestalt riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi della legge 56/89, e accreditate presso l'Associazione.

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su domanda degli interessati.

La loro ammissione è temporanea: di regola possibile solo nell’ultimo anno di frequenza della Scuola di Specializzazione.

Durante il periodo di ammissione in qualità di Soci in formazione, tali studenti non pagano quota associativa, non hanno diritto di voto e ricevono i bollettini informativi diffusi dall’Associazione.

Alla fine del periodo formativo, tali soci potranno fare richiesta di passare alla categoria dei soci ordinari, con le modalità esposte nell’art. 8.

Art. 11 - Esclusione

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne darà successiva comunicazione all’Assemblea, nei confronti del socio:

- che abbia perduto i requisiti di ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del Codice Etico dell’Associazione, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- che si renda moroso per due anni consecutivi nel versamento delle quote associative o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo con l’Associazione;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi e agli scopi dell’Associazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo è ammesso entro 30 (trenta) giorni il ricorso all'assemblea.

Il socio escluso non può ripetere le quote versate nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Elenco degli Organi

Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea

- il Consiglio Direttivo

 - il Presidente Onorario

Art. 13 - Assemblea

L’Assemblea è costituita soltanto dai Soci che hanno diritto al voto.

Possono altresì intervenire anche gli altri soci, che non hanno diritto al voto.

Spetta all’Assemblea dei soci:

- stabilire gli orientamenti generali dell’attività dell’Associazione;

- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, e procedere alla loro nomina;

- nominare i soci Onorari e i soci Aderenti, su proposta del Consiglio Direttivo, nonché i soci Ordinari nei casi ad essa rimessi dal Consiglio Direttivo medesimo;

- nominare commissioni e gruppi di lavoro, su proposta del Consiglio Direttivo;

- approvare regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento dell’Associazione;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

- approvare l’ammontare delle quote sociali, su proposta del Consiglio Direttivo;

- apportare eventuali modifiche allo Statuto;

- deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione ed allo sviluppo dell’Associazione, ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo e da altri organi dell’Associazione;

- deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione;

- deliberare sui ricorsi presentati dai soci esclusi.

Art. 14 - Convocazione

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera, anche elettronica, spedita almeno quindici giorni prima della riunione, firmata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e tutte le volte in cui ciò sarà richiesto da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 15 - Validità  di costituzione e deliberazione

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice- Presidente o da un socio Onorario o Ordinario designato dall’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto.

Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Assemblea si fa riferimento all’articolo 21 del Codice Civile.

I verbali delle deliberazioni assembleari saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

E’ ammesso farsi rappresentare, a mezzo di apposita delega sottoscritta solo da altro socio avente diritto al voto. A tal fine è consentito al massimo il conferimento di due deleghe in favore di ciascun socio.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea, composto da un numero variabile da tre a nove Consiglieri, i quali durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- convocare l’Assemblea stabilendo il relativo ordine del giorno;

- eleggere, nell’ambito dei suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;

- nominare il Segretario e il Tesoriere;

- determinare il programma di attività dell’Associazione;

- nominare comitati, commissioni e gruppi di lavoro;

- nominare il responsabile delle commissioni e gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’Assemblea;

- determinare l’ammontare delle quote sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea;

- proporre all’Assemblea la nomina di soci Onorari ed Aderenti;

- predisporre il regolamento per l’ammissione dei soci e qualsiasi altro regolamento per migliorare il funzionamento dell'associazione, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;

- nominare i nuovi soci ordinari e in formazione;

- deliberare l’esclusione dei soci nei casi previsti dal precedente art. 11;

- stabilire e delegare i poteri di firma;

- compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, esclusi quelli per legge e per Statuto demandati all’Assemblea.

Art. 18 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni del consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Il Presidente comunica a ciascun consigliere l'esatto testo della delibera da adottare, con l'indicazione delle motivazioni della stessa e la trasmissione di tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata informazione. Nella comunicazione sarà altresì fissato un termine entro il quale il consigliere dovrà far pervenire presso la sede dell'associazione la risposta e le modalità della stessa.

Spetta al Presidente raccogliere le comunicazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte su apposito Libro Verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è un Socio Onorario che sostiene con la propria esperienza e professionalità il funzionamento dell’Associazione nei suoi compiti amministrativi presso la sede dell’Associazione e nei suoi compiti rappresentativi. Si occupa di coordinare la segreteria e di rappresentare l’Associazione qualora il Presidente ed il Vice-Presidente fossero impossibilitati.

E’ nominato dall’Assemblea su suggerimento del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente Onorario non ha scadenza, ed è disponibile solo per dimissioni del Presidente Onorario stesso o per richiesta motivata di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. Il Presidente Onorario partecipa sia alle riunioni del Consiglio Direttivo che all’Assemblea.

TITOLO IV- PATRIMONIO - ESERCIZI

Art. 20 - Formazione del Patrimonio

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali, il cui ammontare sarà stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea;

- da contributi e donazioni da parte di Fondazioni, Enti pubblici e privati, Società, Istituti e persone, fisiche e giuridiche.

Art. 21 - Esercizio

L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

TITOLO V - Norme Finali

Art. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri, e delibererà sulla destinazione del patrimonio, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per quanto da questo Statuto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di Legge, in materia.

 

 

La Società Italiana Psicoterapia della Gestalt è una associazione di professionisti senza scopo di lucro

WebMaster: Marco Lobb